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Chiedere il rilascio o il rinnovo della carta d'identità elettronica (CIE)

Descrizione

Chiedere il rilascio o il rinnovo della carta d'identità elettronica (CIE)

La carta di identità elettronica (CIE) è l'evoluzione del documento di identità in versione cartacea: è il documento personale che attesta in modo certo l'identità del cittadino sia in Italia che all’estero.

La carta di identità elettronica (Decreto ministeriale 23/12/2015, art. 3):

  • è realizzata in materiale plastico
  • ha le dimensioni di una carta di credito
  • è caratterizzata da sofisticati elementi di sicurezza e da un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare.

Rispetto alla tradizionale carta d'identità cartacea, quella elettronica:

Per ulteriori informazioni, consulta il sito www.cartaidentita.interno.gov.it.

Approfondimenti

La durata della carta di identità elettronica varia a seconda dell'età del titolare ed è di:

  • 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni
  • 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni
  • 10 anni per i maggiorenni.

Le carte d’identità in formato cartaceo ed elettronico rilasciate in precedenza restano valide fino alla loro data di scadenza.

Con Decreto legge 17/03/2020, n. 18, art. 104 è stata prevista una proroga al periodo di validità, a causa dell' emergenza sanitaria Covid-19. I documenti di riconoscimento e d'identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 restano validi fino al 30 aprile 2021. Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio.

La Carta di identità elettronica può essere chiesta presso il proprio Comune di residenza o di dimora. I cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero possono richiedere la Carta di identità elettronica presso i consolati. Non è previsto il rilascio della carta d'identità ai cittadini comunitari ed extracomunitari non residenti in Italia. Per i cittadini residenti in un altro Comune è possibile fare richiesta presso l'ufficio anagrafe. Il Comune provvederà a chiedere il nulla-osta al Comune di residenza: occorrerà quindi attendere la risposta prima di procedere al rilascio.

L’accesso al servizio di richiesta di emissione della CIE può avvenire esclusivamente su prenotazione con le seguenti modalità:

  1. tramite l’agenda ministeriale, dopo aver proceduto alla registrazione sul sito www.prenotazionicie.interno.gov.it. Inserito l’appuntamento, il sistema Agenda CIE rilascerà una ricevuta che andrà stampata e consegnata all’operatore comunale il giorno della presentazione della richiesta
  2. telefonicamente al numero +39 0924 590432 dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle ore 13:00.

In caso di rinnovo la domanda può essere fatta a partire dal 180° giorno antecedente la data di scadenza prevista.

Le carte di identità cartacee e le vecchie CIE ora non più in produzione, possono essere rinnovate prima del 180° giorno precedente la scadenza (Legge 17/07/2020, n. 77).

Il cittadino deve quindi presentarsi personalmente in Comune con la documentazione chiesta. La carta sarà poi spedita a casa o a un indirizzo da lui indicato. Una persona delegata potrà ritirare il documento, solo se al momento della domanda sono indicate le sue generalità.

Se un cittadino perde la CIE deve sporgere regolare denuncia presso le forze dell’ordine e contattare il servizio di supporto del Ministero dell'Interno per far bloccare il suo documento (Decreto ministeriale 23/12/2015, art. 7).

La domanda di rilascio della nuova CIE dovrà essere presentata sempre presso il proprio Comune di residenza o dimora.

Se un cittadino non può presentarsi in Comune a causa di malattia grave o altre motivazioni (reclusione, appartenenza ad ordini di clausura, ecc.), un suo delegato deve recarsi presso il Comune con la documentazione che attesta che il cittadino non può presentarsi.

La carta d'identità in formato cartaceo può essere ancora rilasciata ai cittadini residenti all'estero iscritti all'AIRE del Comune, come previsto dalla Circolare ministeriale 03/04/2017, n. 4.

Per i cittadini italiani la carta di identità ha lo stesso valore del passaporto, se usata per espatriare nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi coi quali esistono appositi accordi (Paesi dell'Area Schengen). In particolare:

  • per i cittadini italiani maggiorenni la carta d'identità è valida per l'espatrio, purché dichiarino di non trovarsi nelle particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto
  • per i cittadini italiani minorenni o interdetti la carta d'identità può essere resa valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori o del tutore o con il nulla osta del giudice tutelare
  • per i cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia la carta d’identità non è valida per l’espatrio.

Sulla carta d'identità non valida per l'espatrio compare la dicitura "non valida per l'espatrio".

È buona regola, prima di recarsi in Paesi esteri, informarsi sui documenti chiesti per l’ingresso, accedendo al sito del Ministero degli Esteri "Viaggiare sicuri".

Il documento può essere rilasciato fin dalla nascita.

Per i cittadini italiani minorenni la carta di identità può essere rilasciata valida per l’espatrio, se vi è l’assenso di entrambi i genitori. Se manca l'assenso di uno dei genitori, occorre il nulla osta del giudice tutelare. Se il genitore esercita in modo esclusivo la potestà genitoriale (vedovo/a oppure il bambino è stato riconosciuto solo dal padre o dalla madre), non necessita del nulla osta (Legge 21/11/1967, n. 1185, art. 3, com. b). L'autorizzazione del giudice tutelare non occorre per i genitori naturali conviventi.

La carta d'identità rilasciata a cittadini minorenni deve riportare la firma del titolare che abbia compiuto dodici anni, salvo i casi di impossibilità a sottoscrivere. 

Tutti i cittadini minorenni, per viaggiare, devono possedere un documento personale valido per l'espatrio: il passaporto o la carta di identità valida per l'espatrio.

Fino al compimento dei 14 anni, i minori italiani possono espatriare solo se:

  • accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (ad esempio il tutore esercente la potestà genitoriale). In questo caso sul documento del minore devono essere riportati i nomi dei genitori o del tutore.
  • affidati a un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno da compilare in Questura
  • affidato con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale a un ente (ad esempio la compagnia aerea, la scuola) da compilare in questura

Compiuti i 14 anni, i minori italiani possono viaggiare senza accompagnatori.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Polizia di Stato.

Per utilizzare la CIE per accedere ai servizi on-line devi necessariamente conoscerne il PIN. Il PIN è la tua chiave personale per accedere in forma sicura, veloce e facile ai servizi, in grado di garantire la privacy, la sicurezza dei dati e la tua identificazione.

Il PIN (e il relativo PUK) viene rilasciato assieme alla CIE.

In caso di smarrimento è sufficiente richiederlo al Comune che ha rilasciato la CIE.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero dell'Interno.

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